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Citizenship jure sanguinis

RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS

(DISCENDENZA DIRETTA DA AVO ITALIANO SENZA INTERRUZIONE DI POSSESSO)

SERVIZIO DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO PRESO ONLINE TRAMITE LA PIATTAFORMA PRENOT@MI

Per dubbi o chiarimenti scrivere a identita.praga@esteri.it

  • Ai sensi dell’art.1 della Legge 91/92 è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini italiani.
  • La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948.
  • La cittadinanza italiana si trasmette senza limiti di generazione, con la condizione che non vi siano state interruzioni nella trasmissione da una generazione all’altra e che nessuno degli ascendenti abbia mai rinunciato alla cittadinanza.

Il richiedente deve quindi dimostrare di discendere da un avo italiano senza che ci sia stata interruzione della trasmissione della cittadinanza da una generazione all’altra.

SI PRECISA CHE LE ISTANZE POSSONO ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE NEL PAESE DI RESIDENZA. PERTANTO, È RICHIESTO IL POSSESSO DI REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO NELLA REPUBBLICA CECA DI DURATA NON INFERIORE AI 2 ANNI.

ATTI E DOCUMENTI DA PRESENTARE IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO:

  1. Istanza dell’interessato/a, da firmare in Cancelleria Consolare;
  2. permesso di soggiorno;
  3. Comprovante di residenza (contratto di affitto, contratto di lavoro, bollette utenze);
  4. Albero genealogico;
  5. Documentazione dell’Avo nato in Italia:
    • Estratto dell’atto di nascita, con indicazione di paternità e maternità, rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque; qualora l’atto fosse rilasciato dalla Parrocchia (se nascita antecedente all’istituzione degli Uffici di Stato Civile), il medesimo dovrà essere completo di autentica in bollo da parte della Curia Vescovile competente;
    • Certificato NEGATIVO di naturalizzazione* rilasciato dalle Autorità competenti (completo di tutte le varianti dei nomi, qualora il nome o cognome dell’Avo risulti modificato all’interno dei successivi atti formati all’estero, sia per quanto riguarda lo stesso che per i suoi discendenti);
    • Certificato NEGATIVO di naturalizzazione* rilasciato dalle Autorità competenti di eventuali altri Stati esteri in cui l’Avo abbia risieduto;
    • – Atto di matrimonio**;
    • – Atto di morte (se deceduto)
      • * Nel caso in cui l’Avo italiano si fosse naturalizzato, occorrerà presentare la relativa sentenza di naturalizzazione, dalla quale sia possibile desumere la data esatta di acquisto della cittadinanza straniera. La naturalizzazione dell’avo italiano potrebbe infatti comportare la perdita del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana dei discendenti.
      • ** in caso di secondo matrimonio è necessario presentare l’atto del primo matrimonio e l’atto del secondo matrimonio. Atto di morte (se deceduto) del primo/a coniuge oppure, in caso di divorzio, sentenza di divorzio passata in giudicato.
  6. Documentazione di ognuno dei discendenti in linea retta dell’Avo:
    • Atto integrale di nascita, con indicazione di paternità e maternità;
    • Atto di matrimonio ** (attenzione questo documento ha una validità di 6 mesi per i discendenti vivi);
    • Atto di morte (se deceduto).
      • ** in caso di secondo matrimonio è necessario presentare l’atto del primo matrimonio e l’atto del secondo matrimonio. Atto di morte (se deceduto) del primo/a coniuge oppure, in caso di divorzio, sentenza di divorzio passata in giudicato.
  7. Documentazione del/la richiedente la cittadinanza italiana:

REQUISITI DEI DOCUMENTI

Ciascuno dei documenti deve essere in originale e legalizzato o apostillato dalla competente Autorità nel paese di emissione del documento, tradotto in italiano da un traduttore giurato e legalizzato o apostillato secondo le disposizioni del competente Consolato italiano in loco (si suggerisce di informarsi presso la Rappresentanza Diplomatica italiana del Paese che ha prodotto il documento) Non verranno invece accettate traduzioni “ponte” (come ad es. dal portoghese al ceco e dal ceco all’italiano) e/o traduzioni non materialmente unite con timbri di congiunzione dallo stesso traduttore ai documenti originali.

NB: controllare che i dati relativi alle generalità, data e luogo di nascita riportati nei certificati siano uguali, in caso di diversità tali dati andranno rettificati.

La documentazione dovrà essere in originale (gli originali non verranno restituiti) accompagnata da una fotocopia di ogni documento (no fronte/retro, una copia per pagina).

In fase di istruttoria, potrà essere richiesta documentazione aggiuntiva.

COSTI

Al momento della presentazione dell’istanza, il richiedente è tenuto (ai sensi del D.L. n. 66/2014) al pagamento di diritti consolari pari a 300 euro (da pagare in contanti e in corone ceche) per il trattamento della domanda, a prescindere dall’esito della pratica.

Si aggiunge la marca da bollo di 16 euro e l’autentica di firma del richiedente di 14 euro da pagare in contanti il giorno dell’appuntamento.

Quanto sopra è dovuto per la trattazione della pratica di ricostruzione ed è indipendente dall’esito dell’accertamento: non si provvederà quindi alla restituzione in caso di rigetto dell’istanza.

NB: L’Ufficio cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell’istanza di cittadinanza.

MODULISTICA