La Legge 23 maggio 2025, n. 74 ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.
Sulla base della nuova normativa introdotta questa Ambasciata sta provvedendo ad elaborare chiare ed esaustive indicazioni per l’aggiornamento del proprio sito istituzionale.
Alla luce delle recenti disposizioni normative, ai fini della trascrizione di atti di nascita si applicheranno i seguenti criteri.
Il minore nato all’estero da genitore/i italiano/i è cittadino italiano se:
- non possiede un’altra cittadinanza, in tal caso sarà necessario presentare documentazione che dimostri che il minore non si trovi nella possibilità di acquisire la cittadinanza straniera di cui uno o entrambi i genitori sono titolari.
- il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della data di nascita del figlio/a, in tal caso sarà necessario presentare certificato storico anagrafico del genitore cittadino italiano o altra documentazione idonea a comprovare la residenza per almeno 2 anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del minore.
- un genitore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana, in tal caso sarà necessario presentare idonea documentazione rilasciata dalle Autorità competenti che attesti il non possesso di altre cittadinanze.
- un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana, in tal caso sarà necessario presentare idonea documentazione rilasciata dalle Autorità competenti che attesti il non possesso di altre cittadinanze.
Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.
Ai fini della trascrizione di una nascita, sarà necessario presentare alla Cancelleria Consolare di quest’Ambasciata l’Atto di Nascita (Rodný List) in originale munito di allegato plurilingue in base al regolamento EU 1191/2016. Gli atti rilasciati con estratto plurilingue non necessitano di traduzione e legalizzazione.
Nel caso in cui il figlio sia nato da genitori non coniugati, occorre presentare, oltre all’atto di nascita, anche il Protocollo di riconoscimento di paternità in originale (Zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů), munito di una traduzione ufficiale in lingua italiana eseguita da uno dei traduttori registrati presso quest’Ambasciata.
Per presentare in Cancelleria consolare l’atto da trascrivere, si prega di prendere appuntamento tramite il portale PRENOT@MI.
CONTATTI:
Tel.: +420 233 080 111
E-mail: consolare.praga@esteri.it
PEC: amb.praga.consolare@cert.esteri.it