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EMERGENZA COVID-19. ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CONCERNENTE I RIENTRI DALL’ESTERO

Si informa che il Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato ieri l’allegata ordinanza concernente le nuove regole che disciplinano gli ingressi in Italia dall’estero, al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni contenute nell’Ordinanza,

anche pubblicate sul sito MAECI: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti

1. Il vettore è responsabilizzato: l’autocertificazione sui motivi del viaggio va consegnata anche all’imbarco e deve contenere i motivi del viaggio in modo

dettagliato (salute, lavoro, necessità assoluta), l’indicazione del luogo dove si trascorreranno i successivi 14 giorni di isolamento e un recapito

telefonico anche mobile. Per “necessità assoluta” si intendono le ragioni indicate nella FAQ pubblicata sul sito MAECI: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti

2. Chi arriva dall’estero non può prendere mezzi di trasporto pubblici, ma solo mezzi privati (quindi o qualcuno viene a prenderlo all’aeroporto, porto o stazione oppure l’interessato noleggia una macchina o, nei limiti in cui è

consentito, prende un taxi o un’auto a noleggio con conducente).

3. La quarantena deve adesso essere fatta da chiunque entri in Italia. Quindi anche da chi entra con mezzo privato. Chi entra in Italia per lavoro può ancora utilizzare la possibilità di rimandare l’inizio della quarantena di

72 ore (prolungabili per altre 48), nei limiti in cui ciò sia assolutamente necessario.

4. Tutti coloro in ingresso dall’estero, anche con mezzi privati, devono avvisare l’Azienda sanitaria locale competente per territorio.

5. L’isolamento può essere trascorso anche in un luogo diverso dalla propria abitazione, scelto dall’interessato.

6. Se qualcuno, arrivando in Italia, non ha luogo dove passare quarantena o non riesce a raggiungerlo (non possono venirlo a prendere, non trova stanza d’albergo che lo accolga…), allora deve trascorrere il periodo di isolamento in luogo deciso dalla Protezione civile, con spese a carico dell’interessato.

7. Sono esclusi da queste regole: lavoratori transfrontalieri, personale sanitario, equipaggi di trasporto passeggeri e merci.

ORDINANZA MINISTERIALE