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Cambio del Nome o del Cognome

AVVERTENZE GENERALI:

AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE: nell’ordinamento italiano il cambio del nome o la modifica del cognome rivestono carattere ECCEZIONALE, pertanto le richieste potranno essere ammesse SOLO ed ESCLUSIVAMENTE in presenza di situazioni oggettivamente RILEVANTI, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da SOLIDE e SIGNIFICATIVE motivazioni: cognomi o nomi RIDICOLI o VERGOGNOSI o che RIVELANO ORIGINE NATURALE.

In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

COGNOME DELLA DONNA: la DONNA italiana coniugata conserva per legge il proprio cognome da nubile nel passaporto e negli altri documenti che la riguardano. Può (ma non è obbligatorio), richiedere che sia aggiunto al proprio cognome da nubile, quello da coniugata con una annotazione alla pag. 4 del passaporto.

CITTADINO/A CON DOPPIA CITTADINANZA: Il/la connazionale con doppia cittadinanza (ITA e CZE) che abbia già mutato il proprio cognome in quello da coniugato/a, a seguito dell’atto di matrimonio contratto in Rep. Ceca, dovrà tempestivamente procedere con la richiesta di cambio cognome anche nei confronti dello Stato italiano.

COMPETENZA A PROVVEDEDERE: la competenza a provvedere sulle domande è riservata unicamente in Italia al PREFETTO della PROVINCIA nel luogo di residenza o di trascrizione dell’atto di nascita del richiedente. Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente sarà autorizzato con DECRETO del PREFETTO.

N.B.:

  • Le domande possono essere presentate solo da cittadini ITALIANI.
  • La documentazione (originale e/o fotocopie) NON verrà restituita al richiedente

FASI E PROCEDURA DELLE DOMANDE

  1. richiesta dell’interessato su apposito formulario (vedere HomePage → Servizi Consolari e Visti → Modulistica consolare); LO FA IL CITTADINO
  2. primo pagamento della marca consolare sulla domanda (Imposta di bollo NAA (Decreti e istanze)). LO FA IL CITTADINO
  3. inoltro della domanda alla Prefettura competente; LO FA IL CONSOLATO
  4. se vi è accoglimento, ricevimento del Decreto Provvisorio al cambiamento del nome o cognome da parte della Prefettura; LO FA LA PREFETTURA
  5. effettuazione della pubblicazione per 30 gg. di un avviso contenente il sunto della domanda; LO FA IL CONSOLATO
  6. secondo pagamento (come al punto 2) della relativa marca consolare; LO FA IL CITTADINO
  7. notizia alla Prefettura competente dell’avvenuta pubblicazione; LO FA IL CONSOLATO
  8. ricevimento da parte della Prefettura del Decreto Definitivo al cambiamento del nome o cognome; LO FA LA PREFETTURA
  9. consegna all’interessato del Decreto Definitivo; LO FA IL CONSOLATO
  10. terzo pagamento della relativa marca consolare (come al punto 2); LO FA IL CITTADINO
  11. l’interessato richiede al Comune di nascita di trascrivere ed annotare il Decreto Definitivo del cambiamento di nome o di cognome; LO FA IL CONSOLATO SU RICHIESTA DEL CITTADINO
  12. conseguimento nell’Anagrafe italiana del cambiamento del nome o del cognome e richiesta da parte dell’interessato di rilascio nuovi documenti con le nuove generalità (passaporto, carta d’identità, codice fiscale, ecc.). LO FA IL CONSOLATO SU RICHIESTA DEL CITTADINO

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ISTRUZIONI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

Il richiedente:

  1. prende appuntamento per lo STATO CIVILE tramite il portale Prenot@mi;
  2. si presenta il giorno dell’appuntamento con la documentazione sotto citata;
  3. compila il MODULO DI RICHIESTA di cambiamento di nome o cognome indicando ed allegando:
    • le ragioni della richiesta;
    • documento di identità e/o passaporto italiano in corso di validità
      • per i doppi cittadini che intendono allineare le due schede anagrafiche, carte d’identità e passaporti di tutte le nazionalità aventi;
    • il proprio attuale indirizzo in Rep. Ceca;
    • recapito telefonico e email;
    • il proprio stato di famiglia;
    • eventuale ulteriore documentazione supportante la richiesta di cambio
  4. paga la marca da bollo NAA
  5. attende ulteriori istruzioni da parte del Consolato

Eventuale ulteriore documentazione necessaria:

  • DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL CAMBIAMENTO DEL NOME O COGNOME:
    • rilasciata da parte del CONIUGE, GENITORI e FAMILIARI diretti del richiedente (fratelli, sorelle). Tale dichiarazione dovrà essere firmata e datata dalle suddette persone, e accompagnata da fotocopia del loro passaporto o carta d’identità valida.
  • ATTO DI MATRIMONIO CECO CON L’ANNOTAZIONE DI CAMBIO COGNOME:
    • Si avvisano i connazionali che questo documento verrà preso in considerazione SOLO per i cittadini di doppia nazionalità, in quanto uno stato straniero non ha potere di variare i dati anagrafici di un NON SUO CITTADINO.

IMPORTANTE: DOMANDE DI CAMBIAMENTO DI NOME O COGNOME IN FAVORE DI UN FIGLIO MINORE: nel caso di domanda di cambiamento di nome o cognome in favore di un figlio minore, occorre utilizzare uno specifico modulo che verrà consegnato agli interessati il giorno dell’appuntamento e che deve essere firmato da entrambi i genitori e corredato oltre che da copia dei passaporti dei genitori e del figlio minore, anche da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà congiunta, in cui entrambi i genitori esprimono per iscritto il proprio consenso al cambiamento del nome o cognome a favore del proprio figlio minore. La procedura sopra citata rimane, in questi casi, invariata.